— 55 — consoli di Grecia, cioè di questo paese appunto, con il quale tutto il Suo popolo è in guerra, mentre nel territorio di Smirne si proibisce loro in modo assoluto di seguire la legge turca, che è perù quella del loro stesso Sovrano ! Un ministro turco ha messo la sua firma in fondo a queste cose e questa matassa vorrebbe chiamarsi « diritto internazionale ! » Ci sarebbe da mettere ancora in luce un infinità di particolari. Bisognerebbe rilevare minuziosamente tutti i dettagli della strana applicazione di questo stranissimo trattato ; gli sforzi della Grecia per ottenere che le isole di Lemnos, Samotraki, Mitileni e Chio, non vengano comprese nella zona neutra degli Stretti (art. 84) quelli dei delegati turchi intorno all’arti. 71 che dà alla Grecia il diritto di conservare delle forze armate per mantenere l’ordine e non so quanti altri particolari assoluta-mente estranei o anche contrari agli elementi del diritto internazionale. Questione di forma, questione di diritto, questione di fatto. Ma ho voluto segnalare solo alcuni esempi e passo ad una rapida conclusione. 1. Il trattato di Sèvres non esiste dal punto di vista della forma in quanto è un semplice progetto di trattato che non ha raggiunto il suo completo sviluppo, attraverso le formalità legali. 2. Non esiste dal punto di vista diritto ne logica, poiché crea « senza diritto » e « contro la logica » una posizione giuridica speciale alla Turchia che viene messa all’infuori delle leggi internazionali e dello stesso diritto alla vita. 3. Non esiste di fatto poiché, non soltanto non è mai stato applicato, ma appena firmato e non ancora