— 38 — 1° Violazione di una norma di diritto Internazionale; 2° Imputabilità. Ora, di atto illecito internazionale si può parlare unicamente se l’autore di tale atto è uno Stato, come d’altronde, esclusivamente uno Stato può essere leso in diritti accordati e protetti! dal diritto internazionale. Deve esservi l’inosservanza di un impegno verso altri Stati, fondato o su norme giuridiche di diritto internazionale, o su clausole di trattati. Ora, se vediamo questo principio applicato su larga scala nella questione delle indennità tedesche e anche, fino a un certo punto, nelle clausole finanziarie del trattato di Sèvres, noi non vediamo in che senso e a che titolo l’Intesa voleva (1) attribuirsi il diritto di deferire al proprio tribunale gli Uomini di stato turchi o tedeschi. Lasciamo stare, per il momento, il principio che, non soltanto individui ma anche nazioni non possono essere sogetti di diritto internazionale, ciò che spetta unicamente agli Stati, e portiamo la discussione sopra un terreno più concreto. Io non voglio sostenervi che la Turchia o, meglio, molti Turchi non meritino delle sanzioni e la stampa turca è stata la prima a riconoscerlo al tempo di Damad Ferid pascià. Ma voglio unicamente dimostrare che il trattato di Sèvres è all’ infuori del campo del diritto internazionale : un anomalia giuridica. Per conciliare questa constatazione di fatto con il principio emesso, si potrebbe, per esempio affidare il giudizio di questi stessi colpevoli ai tribunali turchi, sotto il controllo magari di una più o meno problematica Società delle Nazioni. (1) I fatti si sono modificati in seguito.