98 LUIGI MAHINI scrizione : « Non vadi alcuno della Cancellarla fuori della Città per molto nè per poco tempo senza licenza del Cancelliere Grande ». Questa prescrizione che fu mantenuta sempre, fu resa anzi più stretta, dacché trovo che i permessi di alcuni miei avoli posteriori, per recarsi alla loro Villa in San Zenone si trovano registrati nel No-tatorio di Collegio. In questo Regolamento è da osservarsi che in quel tempo era uso di eleggere un Secretano di Senato a sostituire il Gancellier Grande, non come una volta per semplice occasione sotto il titolo di Vice-Cancelliere, ma ordinai iamente e stabilmente sotto quello di Regiente della Cancelleria. XX. Che il governo avesse cura alla educazione dei giovani Notai, e non si contentasse della sola menzionata prescrizione del Maestro di grammatica e rettorica, e di quello di calligrafia, ne abbiamo delle altre prove. In una parte del Cons. de’ Dieci in data del 20 Marzo 1523 (Cons. X Misti R. 46 c. 9) si trova un’altra concessione più larga; essa è la seguente : « Che per le rason ora dechiarite sia per autorità di questo Conscio preso : Che azò in ogni tempo la Signoria nostra possa prevalersi de persone che sieno apte sì a far la Nodaria come etiam formar i processi in questa Cancellarla nostra, per esser cosa sommamente