104 LUIGI MARINI sámente prohibito e cominato in avvenire ad ogni Nobile nostro che habbi avuto V ingresso net Senato e parimente ai Secretarli ed a tutto V Ordine della Cancelleria Ducal di portarsi per poco o per molto, nè per causa ed occorrenza imaginabile, nessuna eccettuata, fuori di Stato, se prima non haverà conseguito positiva permission da questo Consiglio con li due terzi dei voti, sotto pena le pene preditte contro propalatori etc. ». Tutte queste prescrizioni erano dirette a mantenere il secreto sugli affari di Stato. Questa gelosa custodia del segreto andava però più in là ancora. Si voleva che fosse conservato anche nel-l’interno della Cancelleria stessa. Lungo sarebbe cercare tutte le parti che riguardano questo argomento. Dirò solo che erano astretti a dare giuramento di secretezza tutti quelli che erano impiegati a cifrare e decifrare i dispacci, e custodir questi gelosamente, nonché erano astretti a tale giuramento anche quelli che copiavano le carte segrete. XXII. Le pene che potevano essere pronunciate dal Cons. X in proposito di temuti propalatori erano gravissime. Ne recherò qualche esempio. Del 1445 fu proposto di procedere e punire uno dei più stimati Segretarii del Consiglio X