LUIGI MARINI 79 suo luogo e servizio ed in essa non accenna alla divisione di Segretarii di Senato e Notari Ordi-narii, ma accenna semplicemente a Notari della Cancelleria in genere deputati ai varii servizi. Di fatti questa parte stabilisce che oltre i 2 Notari deputati al Cons. X e quello deputato alla Signoria : « deputentur XIIII notarli de toto numero cancellarle ad serviendmn dominio, sapientibus utriusque manus omnes notarii.... stent in cancelleria superiori nec descendant scaloni etc... » (Cons. X. Misti R. 14, p. 51, 52). Del 1452 ai 15 Marzo prese un’ altra parte la quale confermando la precedente, la modifica soltanto nel modo seguente: « Vadit pars quod addatur diete parti capte super hoc quod ultra dietimi numerum XIIII pro-bentur et eligantur per istud consilium alii tres notarii qui tunc non remanserunt qui electi intrare possint ordinarie Gancellariam (intendi secretam) et attendere sinml cum aliis X1III ad ea que fue-rint opportuna ». (Reg. citato p. 104). L’anno 1458 ai 24 Gennaio il Cons. X tornando sull’argomento di impedire 1’ entrata nella Cancelleria Secreta, dacché questa proibizione non si rispettava troppo dagli altri Notai, prese una parte che si legge nel Reg. 15 C. X Misti a c. 167 tergo, parte che si volle costitutiva in modo severissimo, minacciando pene gravissime ai contrafattori, di multe