LUIGI MARINI 61 citadini laici che hanno esposte ìe fortune et persone soe per et stado nostro » dacché « et non è conveniente che i preti di questa cità nostra i quali per la profession soa dieno attender al culto divino etc.....» (Delib. Miste. Regina c. 145). Del 1491 ai 19 di Maggio il Cons. X. (Misti R.° 25 c. 16) prese una parte nella quale si escludevano Notai e Secretari che avessero parenti preti secolari, da andare « cum Oratoribus nostris nec plus ad Sumnium Pontificem sub pena etc.... » Questo decreto tradisce apertamente l’idea nascosta delle parole « Ex omnibus bene consideratis respectibus » con le quali lo comincia, e che doveva esser quella di temere che venissero svelati i secreti dello Stato a persone attinenti alla Curia Romana; tanto si temeva la inframmettenza pretesca. Del 1521 ai 28 di Giugno il Maggior Consiglio tornò sull’ argomento e citando la parte del 1474 che dice : « decreto invero laudabile e conveniente » stabilisce in questa novella parte : « che de cetero alcun prete non possa esser eletto cancelliere inferiore, nè repertor coadiutor o altro di quell’ officio etc......» vale a dire che volle sciuso 1’ elemento prete così dalla Cancelleria Superiore e dagli officii di Rialto, come aveva stabilito del 1474, ma anche dalla Cancelleria Inferiore, anche