LUIGI MARINI
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del Maggior Consiglio e confermato nella concione il 28 mese stesso (Bifrons. c. 12, tergo). Sotto la sua gestione si ebbero due Decreti che meritano essere registrati. Il primo è del 1288 ai 21 Agosto:
« C. F. P. in M. C......Item quod tractatores qui
de cetero ibunt ad aliquem loem» ad tractandum prò nostro comuni nullo modo possint nec debeant ducere nec tenere uxores. Et similiter nec Notarii nec advocatores nec judeces vel arbitri nec sindicus. Et hoc revocari non possit nisi per V consiliarios et XXV de quadraginta et majorem partem rnajo-ris consilii ». Questo decreto (Zaneta a. c. 48) non sarà stato preso in vista del solo personale della Cancelleria, ma la riguarda da vicino, dacché vedemmo che spesso la Signoria si serviva per questi uffizii al di fuori, del personale della stessa. Rifletto però che quei nec notarii deve significare la parte che può averne preso il Tantoi Diffatti è certo che per conto delle gonnelle doveva essere succeduto qualche serio inconveniente, e che forse taluni particolari si saranno scoperti nei discorsi del personale notarile eancelleresco, dai quali il Tanto ne avrà tratto argomento a proporre e consigliare a chi di dovere il succitato radicale rimedio. Il mondo fu sempre mondo, ed anche ora bene spesso si parlò di Silfidi specialmente nordiche facienti funzioni di tractatores.