LUIGI MARINI 103 ciò allo scopo cbe ignorate dal successore non andassero dimenticate sotto la polvere. Del 1480 ai 24 Marzo il Cons. X prescriveva che nessun impiegato potesse ricever mancie per servigi resi d’ ufficio : « Vadit pars quod auctori-tate hujus Consilii prohibitum sit Cancellarlo, Secretar iis, Notariis omnibus nos tris, massariia suis, Janitoribus Cancellarle et salarum Consiliorurn nostrorum accipere aliquid munus ab aliqua persona queque fwrit tam civis qnam forensis etc. ». (Cons. X Reg. 19 Misti c. 190 tergo). Del 1554 agli 8 Aprile prese pure una parte il medesimo Cons. X, nella quale si proibiva che il personale della Cancelleria accedesse alle case degli Oratori de’ Principi, neppure se chiamati, dacché dice la parte in questo caso : « se li debba rispondere che per legge di questo Cons. è defedato che alcun secretario vada a parlar ad Oratori ». Del 1600 nel Regolamento interno della Cancelleria si vide che per assentarsi ed andare in terra ferma il personale doveva ottenere il permesso del Cancellier Grande, e del 1664 la stessa proibizione fu fatta perchè non potesse alcuno recarsi fuori di Stato. Questa parte è del Cons. X e si legge nella Serie Compilazione delle leggi Busta 108 filza II.“ alla data del 5 Gennaro (M. Y.) Essa dice chiaramente : sia e si intenda espres-