LUIGI MARINI 89 somma stabilita, e cioè : « juxta sufficientiam et merita uniusciijusqm ». Si riduceva il tutto ai due radicali capisaldi, limitazione di spesa e riduzione del personale. Lo stipendio iniziale dei straordinarii era di ducati 20 in forza della parte presa l’ultimo Giugno 1496 in C. X. (C. X Parti Miste R. 27 c. 34). Essa diceva: « Istis antem juvenibus modo assump-tis loco cassorutn statuatur salarium ducatorum viginti prò qnolibet ipsorum ». È da notarsi però che lo stipendio fisso ai Notai non era l’unica risorsa di tutti. Essi avevano anche altri proventi in molte circostanze. Ne accenno talune. Straordinarii ed Ordinarii ricevevano un soprassoldo quando erano destinati alle Magistrature Inferiori delle quali assumevano il titolo di Secretarii ; lo ricevevano pure quando andavano in servizio fuori di Stato per mare e per terra. In queste circostanze oltre il soprassoldo che gli veniva stabilito avevano un preliminare dono di 100, 120, 200 ducati per porsi all’ ordine, vale a dire fare le spese necessarie per figurare con decoro nella carica. Questo dono lo ricevevano pure i Secretarii nelle stesse circostanze. Avevano anche un soprassoldo per incarichi a servizi particolari interni, p. e., attendere ai bossoli ed alle ballottazioni. Ne avevano uno