LUIGI MARINI 83 del 1458 citata, la quale diceva : « E perchè la qualità de li hotneni ala zornada molto se varia e per dar materia e caxon che cadaun se aforcia far el suo dover tuti i predicti ballotadi ogni anno el primo conseio del mese de Setembre sia rtbal-lotadi e quéli che non averà i do terzi del conseio non possi exercitar altro officio che quello per lo dito ballottar li romagnerà ». Del 1628 il Maggior Consiglio ai 25 Settembre emanò un decreto (Mag. Cons. Octobonus c.® 142 tergo) in forza del quale i Secretarii del Consiglio dei Dieci dovevano durare in carica due anni : e del 1640 ai 27 Marzo stabiliva lo stesso M. C. (Libro d’ oro novo c. Ili tergo) che li Segretarii del Cons. dei Dieci per l’avvenire dovessero durare in carica anni 4, con due di contumacia. Questa ultima dicitura insegna che usciti di carica una volta, potevano essere rieletti, ma solamente dopo due anni. Questi Secretarii deputati a servizio superiore uscindo di carica conservavano il titolo di Segretarii del Cons. X o della Signoria. Di fatti nelle carte di Luigi Marini, che fu Segretario del Dominio, trovo che conservò il titolo di Segretario della Signoria, e che Zanfrancesco suo figlio conservò quello di Secretario del Consiglio de’ Dieci anche dopo uscito di carica. Del resto usciti di carica tornavano a servire nel Senato cogli altri.