X X 9, torità Costituite {pel loro Ufficio * àon<3 „ esenti da pagamento; pagano però quelle „ Lettere, o Pieghi j che sono diretti nomi-„ natlvamentè a qualunque Individuo j seb-„ bene costituito in autorità; lo stesso s’in» 3, tende de'Pacchi, e Fagotti. „ XVIL Gli Ufficj di Posta stanno aperti „ un giorno per l’altro ore dieci. Il Go-3i verno ne fa la distribuzione tra il giorno, ,, tra i giorni diversi., e tra le diverse sta-j, gioni dell’anno. „• Gli Impiegati negli Ufficj Postali non possono approfittare di nulla su ciò che è ., diriito della Posta, e loro dovere, sotto ,, pena della cassazione, e quella innoltré „ prescritta dalle Leggi vigenti contro il fur-„ to. Soggiacciono alle stesse pene quegli „ Impiegati, che esigessero dai Privati più „ del prescritto nella presente Legge a titolò „ di diritto postale. „ XVIII. Il Governo determina il giorno „ della partenza de’Corrieri, e Staffette or-j, dinarie. L'Intendenza Postale è incaricata „ dal medésimo delle discipline necessarie at „ buon ordine di ciascun Ufficio Postale del „ Regno, e per la sicurezza , trasporto, e 5, distribuzione delle Lettere, Pacchetti, e $ Gruppi. La medesima organizza gli Ufficj-della distribuzione delle Lettere in modo, „ che i Forestieri principalmente possano ri-„ scuotere le loro Lettere dalla mattina alla ù mezza notte 4 Organizza pure negli ufficj