387 che giudicheranno più indicati per controllare l’esecuzione di ciò che è più sopra stabilito. Resta inteso che le denominazioni Monte Toblach e Monte Tarvis vogliono indicare i gruppi di monti che dominano la sella di Toblach è quella di Tarvis, come risulta dallo schizzo al 500,000 annesso a titolo di chiarimento. L’evacuazione delle truppe austro-ungariche e di quelle loro alleate al di là della linea indicata al n. 3 del protocollo delle condizioni d’armistizio, dovrà effettuarsi sulla fronte italiana nel periodo di 15 giorni, a partire dal giorno in cui cesseranno le ostilità. Al 5° giorno le truppe austro-ungariche e alleate dell’Austria-Ungheria dovranno, per ciò che riguarda la fronte italiana, trovarsi al di là della linea: Tonale - Noce - Lavis - Avisio - Pordoi - Livinallongo -Ealzarego - Pieve di Cadore - Colle Mauria - alto Tagliamento - Fella -Raccolana - Sella di Nevea - Isonzo; esse dovranno inoltre aver effettuato la loro ritirata fuori del territorio della Dalmazia fissato nel numero più sopra indicato. Le truppe austro-ungariche di terra e di mare o le truppe loro alleate, che non avranno effettuato la loro ritirata fuori del territorio nel periodo di 15 giorni, dovranno essere considerate come prigioniere di guerra. tì. — Il pagamento delle requisizioni che le armate delle Potenze alleate e associate potranno eseguire nel territorio austro-ungarico, dovrà compiersi secondo le norme contenute nel primo paragrafo della pagina 22 del « Servizio in Guerra - Parte II - edizione 1915 », attualmente in vigore presso l’Esercito italiano. 7. — Per quanto concerne le strade ferrate e l’esercizio del diritto riconosciuto alle Potenze associate dall’articolo 4 del protocollo d’armistizio tra le Potenze alleate e l’Austria-Ungheria, resta stabilito che il trasporto delle truppe, del materiale di guerra e dei rifornimenti delle Potenze alleate ed associate su la rete ferroviaria austro-ungarica fuori del territorio sgombrato secondo le clausole dell’armistizio, come pure la direzione e l’esercizio delle linee saranno effidati alle autorità ferroviarie austro-ungariche sotto il controllo, però, di commissioni speciali nominate dalle Potenze alleate e di comandi militari di stazione che sarà s-iudicato neces- O sario stabilire. Le autorità austro-ungariche dovranno effettuare detti trasporti con precendenza su tutti gli altri e garantirne la sicurezza. 8. — All’atto della cessazione delle ostilità, nel territorio da sgombrarsi dovranno essere scaricate e rese completamente inoffensive tutte le mine stradali, ferroviarie, i campi di mine e tutte quelle predisposizioni del genere intese a interrompere comunque le comunicazioni stradali e ferroviarie. 9. — Entro 8 giorni dalla cessazione delle ostilità, i prigionieri e gli internati civili in Austria-Ungheria delle Potenze associate dovranno