)( i©9 )( Postiglioni ‘ che pretendessero uria* mancia „ maggiore sono puniti con quindici giorni di detenzione, quando poi insistessero con strapazzi, minacce3 o violenze, sono pu« „ tìiti di più a norma'delle Leggi vigenti. „ III. I Mastri di Posta servono i Viag-fy giatofi con i soli Cavalli , ed anché col Le-„ gno scoperto così detto Barella, quando n questo venga dai medesimi ricercato * é per cui non si fa pagamento alcuno. I Mastri di Posta tengono pure a comodo ,4, de’Viaggiatori altri Legni coperti3 e sco. j perti * a due* a quattro ruote,, e si paga-„ no per un Legno à due ruote coperto 1 .3 come per un Legno a quattro ruote sco-peito soldi dièci per cadaunaPosta, e sol-di venti per un Legno coperto a quattro 33 ruote parimenti per ogni Posta di otto miglia geografiche j e proporzionalmente a }j norma dell’articolo Vii. seguente. M IV. Il Governo determina il numero de* Cavalli, con cui i Viaggiatori a due, 0 a 3ì quattro ruote Con equipaggio, 0 senza so-„ no serviti iti pianura , ed montagna . De-n termina pure il numero di Cavalli^ di cui „ deveessère forriitaciascuna Stazione di Posta, „ e tutte le necessarie discipline , tanto per li „ Mastri di Posta quanto per i Postiglioni t „ V. Se all’arrivo del Viandante mancano „ alla Posta i Cavalli necessatj al cambio, „ la Posta li prende dai Vetturini locali, e 3Ì li paga a norma dell’ Articolo I. In man-