X «i X VII. Dietro le dette verificazioni e registrazioni le mercanzie saranno trasportate njel Deposito sotto la sorveglianza dei Soprainten-^ denti alle Dogane0 vnii7 Allorché le mercanzie saranno estratte dai deposito, la dichiarazione che dovrà precedere sarà fatta alla Dogana, dove saranno immediatamente condotte e verificate ; quelle arrivate per mare, e che saranno riesportate per la medesima strada, non pagheranno alcun dritto ; quelle che saranno spedite per terra o peJ fiumi all* Estero, pagheranno idifitti di transito, come sono o saranno re** golati • IX. J r • ' ! * / Qualora venga dichiarato che le mercanzie' depositate sono destinate per la consumazic® ne del nostro Regno d’Italia , pagheranno i diritti d* entrata all" officio deir Dogana delF Isola di San Giorgio maggiore „ % Le mercanzie che approderano al porto franco, o ne sortiranno per essere spedite all’Estero, non potranno toccar Verieikv /.. > - - - ? ■ Vrv • ?■ • ■■■ - )