— 130 — La nave che abbia i prescritti requisiti può concorrere al contributo di esercizio se durante l’anno abbia toccato almeno una volta un porto indigeno facendovi operazioni di commercio. Possono però essere dispensate da quell’obbligo le navi che, nell’interesse della produzione austriaca, facciano viaggi fra porti esteri in coincidenza con imprese di trasporto austriache allo scopo di ricevere e consegnare merci. Inoltre se una nave si trova ininterrottamente in disarmo o non fa operazioni di commercio, per causa di riparazioni dopo sofferta avaria per più di sei mesi, o per altro motivo per più di tre mesi, essa perde il contributo di esercizio in proporzione al tempo in cui è rimasta inoperosa. Misura del contributo di esercizio : Il contributo di esercizio per le navi in ferro od in acciaio viene calcolato secondo l’età della nave e per quelle varate dopo il 1° luglio 1907 nei cantieri dell’impero sarà commisurato — per i primi tre anni dopo il varo — in ragione di 10 corone all’anno per ogni tonnellata di stazza lorda. Per tutti gli altri bastimenti (cioè per quelli di costruzione estera) in ferro e in acciaio il contributo è stabilito nella misura di : a) 7 corone se vengono registrati fino alla fine del 1910; b) 6 corone se vengono registrati dopo il 31 dicembre 1910. Il contributo è poi di 6 corone pei velieri in legno o di costruzione mista costruiti in cantieri dell’interno. La misura del contributo è diminuita del 5 °/0 col principio del quarto -anno e del 10 °/0 col principio del decimo anno. I bastimenti superiori a 7000 tonnellate lorde sono considerati, agli effetti del contributo, come aventi una stazza lorda di 7000 tonnellate.