)( 10 )( NAPOLEONE I. Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni , Imperatore dei Francesi e Re d’ Italia. J^lBbiamo decretato, e decretiamo quanto segue ; Articolo I. Vi sarà a Venezia un Deposito franco dì mercanzie forestiere proibite o non proibite, eccettuate le provenienti dalle fabbriche o dal commercio d’Inghilterra, che ne sono formalmente escluse. II- Il Deposito franco sarà stabilito nell’ Isola di S. Giorgio maggiore; i magazzini destinati a ricevere le mercanzie depositate, saranno isolati da tatti gli altri edifici e messi sotto la sorveglianza immediata dell' Arcv» ministrazione delle Dogane. ’ iir. I bastimenti carichi di mercanzie destina» te per il Deposito dovranno approdare a un punto dell’ Isola che in appresso sarà determinato. Parimente in un punto da detenni» i i