— 128 — Protezione della marina mercantile austro-ungarica Legge 28 febbraio 1907 I. PROTEZIONE DELLA MARINA LIBERA. Alle navi mercantili adibite alla libera navigazione la legge 23 febbraio 1907 accorda : a) un contributo di esercizio; b) un contributo di viaggio subordinatamente alle condizioni seguenti: 1° Che le navi durante il tempo in cui ha vigore la detta legge, siano iscritte nel Registro Navale Austriaco per il lungo corso o per il gran cabotaggio; 2° che siano iscritto nella classe A, categoria I e II dell’istituto di classificazione dei bastimenti “ Veritas” in Trieste o di un altro istituto indigeno equivalente; 3° che siano almeno per due terzi proprietà di cittadini appartenenti all’impero austro-ungarico. A questi cittadini sono parificate le società anonime residenti nel-l’Impero, purché i rispettivi Consigli di amministrazione ed eventualmente quelli di sorveglianza siano composti per due terzi almeno da sudditi dell’impero. a) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO. Requisiti cui devono corrispondere le navi mercantili per concorrere al contributo di esercizio: 1° Che dal momento della iscrizione nel Registro Navale Austriaco la nave non abbia più di due anni di età decorrenti dalla data del varo : 2° Che al nave abbia almeno 400 tonn. di stazza lorda; 3° Che non abbia superato il 15° anno di età dal giorno del varo; 4° Che, trattandosi di piroscafi, alla corsa di prova con metà carico abbiano sviluppato una velocità di almeno 10 miglia marine.