b) CONTRIBUTO DI VIAGGIO. Condizioni particolari richieste per la concessione del contributo di viaggio : 1° Che il viaggio sia eseguito oltre i limiti del piccolo cabotaggio ed abbia per iscopo di esportare un carico di merci da un porto austriaco e di importarlo ; 2° Che il carico importato o esportato corrisponda almeno ad 1/3 della capacità netta del bastimento o ad una capacità di almeno 1700 tonnellate nette ; 3° Che i viaggi abbiano luogo nell’interesse del commercio e delle comunicazioni nazionali e non siano eseguiti su percorsi paralleli a linee sovvenzionate dallo Stato. Può però essere accordato il contributo di viaggio anche per viaggi eseguiti fra porti esteri se si ritengono atti a promuovere la produzione austriaca e ad estenderne le relazioni. Misura del contributo di viaggio : Il contributo di viaggio è stabilito nella misura di 10 centesimi per ogni 100 miglia di percorso e per ogni tonnellata di stazza netta. Sgravio d’imposta. I bastimenti mercantili'marittimi iscritti nel Registro Navale Austriaco sono esenti per tutta la durata della legge dall’imposta sull’industria. Inoltre i bastimenti costruiti durante l’impero della legge nei cantieri situati nei territori della Monarchia sono esonerati dall’imposta sulTindustria per la durata di 10 anni a datare dal giorno della loro iscrizione del Registro Navale. Sono esenti da questa disposizione i bastimenti appartenenti ad armatori sovvenzionati dallo Stato in base a leggi speciali.