- 131 — Tali navi sono ammesse al beneficio del premio quando compiano viaggi con operazioni commerciali entro i limiti segnati negli art. 60 n. 4 e 61 del Regolamento 13 novembre 1902 n. 500. Misura del premio di navigazione : Il premio di navigazione è stabilito nella seguente misura: L. 0,45 per tonnellata di stazza lorda e per ogni 1000 miglia di percorso pei pirosoafi; L. 0,30 per tonnellata di stazza lorda e per ogni 1000 miglia di percorso pei velieri.