— 135 — PROTEZIONE DELI,E COSTRUZIONI NAVALI IN ITALIA. (Logge 13 luglio 1911, n. 745). Per la costruzione eseguita in Italia di scafi, macchine, caldaie e apparecchi ausiliari sono concessi i seguenti compensi : i in metallo L. 35 per tonnellata di stazza a| Compenso dazia- \ lorda z'ion©°a. scafi"' ‘ ‘n.leKno 15 per tonnellata di stazza lorda se varati entro il 30 giugno 1916 L. 5» [ Compenso di co- \ P61' tolln' lorda l struzione per ; 86 varati entro il 30 giugno 1922 L. 50 ] scafi metallici j per tonn. lorda b'i [se varati entro il 30 giugno 1926 L. 45 I per tonn. lorda | Compenso di costruzione per scafi in logno (pei soli velieri) E’ concessa inoltre l'importazione in franchigia della quarta parte dei materiali metallici; oltre siffatto limite il compenso daziario è ridotto del 10°/0: per cavalli indicati L. 15 macchine per cavalli asse L. 17 c) Compenso di co- l ) Per cavalli asse (se motori a struzione per ] / scoppio o a combustione macchine, cal- , interna) L. 27 daie e apparec- j caldaie a quintale L. 12 chi ausiliari \ apparecchi ausiliari a quintale L. 13,50. Per le riparazioni eseguite in Italia è concesso un: Compenso di riparazione di L. 5 per ogni quintale di materiale metallico adoperato. Disposizioni di carattere finanziario: Per il pagamento dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione e dei premi di navigazione è stanziata in bilancio la somma annua di L. 6.200.000. I compensi daziario e di costruzione per le navi a scafo metallico possono essere concessi per un massimo di 40.000 tonnellate all’anno e quindi complessivamente per 600.000 tonnellate. Per i compensi di navigazione è stanziata annualmente in bilancio la somma di L. 2.300.000. •