— 121 - Le autorità marittime sovrintendono al servizio della pesca, assistite da Comitati consultivi. Una eccezione è fatta riguardo alla pesca a proposito delle barche del litorale italiano dell’Adriatico : esse possono esercitare la pesca nel mare territoriale, tranne quella del corallo e delle spugne, salvo sempre il diritto di riserva esclusivo nel limite di un miglio, per gli abitanti della costa. (Vedi art. 2 del protocollo finale riguardante gli art. 18 e 19 del trattato di commercio italo-austriaco dell’11 febbraio 1906). Legislazione marittima complementare in Austria-Ungheria. Austria. — Legge del 7 maggio 1879 R. G. B. I. sulla inscrizione nel registro delle navi da commercio. Comprende principalmente le regole per la nazionalizzazione della navi mercantili : nella legislazione italiana tali regole sono comprese alcune nel Codice per la marina mercantile (art. 36 e seguenti), altre nel II libro del Codice di commercio. Il registro corrisponde alla matricola della legge italiana : il certificato di registro all’atto di nazionalità. Possono inalberare la bandiera austriaca solamente le navi iscritte nel registro. (Le disposizioni sull’uso della bandiera sono contenute in una ordinanza del 19 maggio 1886 comune all’Austria ed all’ Ungheria. Notisi l’istituzione di una bandiera d’onore per i capitani benemeriti). La legge ripartisce l’esercizio della navigazione in tre categorie : Piccolo cabotaggio. — La navigazione si estende al mare Adriatico verso ovest fino al capo di Santa Maria di Leuca, verso est fino al capo di Clarence, compreso i' golfo di Lepanto, le isole Jonie. il porto ed il canale di Zanto ed i fiumi che sboccano in quelle acque.