X n X NAPOLEONE I. Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de’ Francesi, e Re d’ Italia • "V"Isti gli articoli 5, 4, e 5 del Nostro Decreto 30 Marzo prossimo scorso relativamente alli Gran Feudi Imperiali eretti nelle Provincie Venete ceduteci nel Trattato di Pre-sburgo; Considerando la necessità di determinare i diritti e le prerogative de’ Feudatarj per modo che resti pienamente libero l’esercizio del Governo, e delia Amministrazione economica del Nostro Regno d’Italia^, di cui. i suddetti Gran Fetidi sono parti integranti, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue : Articolo I. % In lurgo della quindicesima parte della rendita enunciata ali’art. 5 del suddetto Decreto, i Possessori degli infrascritti Nostri Gran Feudi riceveranno dal pubblico Tesoro del Nostro Regno d’Italia un’annua invariabile corrisposta in moneta di Francia, da cominciare dal primo Luglio iSoS, regolata Come segue . Num. 2.