X 95 X Articoli della Legge, Luglio 1802, sulla Organizzazione, Giurisdizione, e competenze dei Tribunali , che si -pubblicano a tenore dell7 art. VI del presente Decreto. T I T O L O V. > - Dell'’ Amministrazione della Giustizia ‘ *1 punitiva. Art. 81. Dalla sentenza del Tribunale d* Appello rìon Jsi corre che al Tribunale di Cassazione. 82. Si eccettua il caso in cui la prima sentenza o voto consultivo portasse l'assoluzione del prevenuto, e la seconda del Tribunale d* Appello né pronunciasse la condanna. In questo caso solo ha luogo l’ulteriore appellazione al Tribunale di Revisione, purché nel termine di 24 ore dair intimazione personale fattane al condannato e al suo difensore, il condannato, o un suo Procuratore speciale dichiari di voler ricorrere. Se la pena è di morfe, il mandato speciale non si richiede. JDovrà essere espressamente avvera titó il condannato nell’atto dell’intimazione * delU facoltà che ha di ricorrere, e farsene menzione neeli atti. w