y 33 y TITOLÒ IX. Della Legge Lugli9 j8o$ che si pubblica in esecuzione dell' Articolo 1. del Decreto 9 Maggio j8o6, TITOLO IX. Poste. SEZIONE I. Diligenze3 e Messaggerie * Art. 76. N, Essuno può ritenere, nè stabilire diligenze 0 messaggerie sì per terra, che per acqua, senza averne riportata la licenza del Governo. SEZIONE II. Posse deJ cavalli. Art. 77. Non si può variare la corsa posta in vettura, se non dopo la permanenza di qua- Num. J.