)( 4© )( vidui non godenti franchigia. Il contravvento' re è multato colla pena di lire tre per ogni oncia e per minore peso in proporzione. 9. Le Autorità, Ufficj., e Funzionarj pubblici non godenti il diritto di franchigia dovranno pagare in contanti T importo delle lettere, e pieghi agli CJfficj delle Poste, salvo il bonifico che potesse loro competere dai Ministri da cui dipendono. 10. Eccettuate le esenzioni competenti a* Militari, le quali verranno regolate con ispe-ciale decreto, cessa ogni altra esenzione non specificata nel presente Decreto.