X 15 X xv. Le mercanzie introdotte nel Deposito franca di Venezia potranno restarvi per due anni . Al termine d’ogni semestre iSoprainten-denti al Deposito si trasporteranno nei diversi magazzini, e si faranno presentare le mercanzie di ciascun proprietario o consegnatario, Se vi è difetto, i proprietarj o consegnatarj saranno obbligati di pagare il doppio dei diritti per le mercanzie permesse , e il doppio del valore per quelle proibite • XV L I proprietarj o consegnatarj delle mercanzie depositate, che saranno convinti d’ave-; re} col favore del Deposito o del transito, effettuate delle sottrazioni, sostituzioni, o versamenti nell’ interno potranno indipendentemente dalle pene portate dalle leggi essere privati, per Decreto speciale del Governo, del diritto di depositare e transitare. I negozianti che prestassero il loro nome per sottrarre agli effetti di questa disposizione coloro che fossero colpiti, incorreranno nelle medesime pene. XVII. Le mercanzie depositate a Venezia a mi-