>( 51 * mà—ml 'al ruote parimenti per ogni posta di otto mi** glia geografiche e proporzionalmente, a norma dell* articolo VII. seguènte . Il Governo determina il numero de’cavalli con cui i viaggiatori a due, o a quattro ruote con equipaggio, o senza sono serviti in pianura , ed in montagna. Determina pure il numero di cavalli di cui deve esser fornita ciascuna stazione di Posta, e tutte le necessarie discipline, tanto per i Mastri di Posta, quanto per i Postiglioni. V. Se all’arrivo del Viandante mancano alla Posta i cavalli necessarj al cambio, la Posta li prende dai Vetturini locati, e li paga a norma dell’articolo I. In mancanza di questi, i cavalli della Posta precedente dopo un’ora di riposo, e rinfrescata, debbono continuare il viaggio anche perla seguente. La rinfrescata sta a carico del forestiere in lire una per cavallo. VI. Se nel caso dell’ articolo precedente, il Mastro di Posta non prova di avere in corso di Posta i cavalli che è obbligato a tenere, incorre la penale di lire cinquanta per ogni cavallo mancante per sua colpa o ne-gligènza. Nella stessa pena incorre quel Mastro di Posta che, nel numero prescritto de’ cavaci, ne tenesse degli inservibili. La Municipalità del luogo applica la condanna , metà a profitto del viaggiatore ritardato,^ è metà ai poveri del Distretto, ai quali eprin-