X 54 )> PARTE lì. Poste ielle Lettere ; e de* Corrieri. ì* Le Lettere di mezzo foglio , o di io* glio comune o mercantile sono giudicate del peso di un quarto d’ oncia : le altre pagano a peso in ragione d’oncia, e di ottavo inolb. ta.vo d’ oncia per differenza . Jf. Le lettere che circolano dentro la Repubblica pagano soldi dodici per oncia alla riscossione. Se portate da' pedoni o cavallanti pagano la metà é HI. Le lettere che vengono <ìa’ Stati limitrofi , dentro Italia, a dai Grigioni pagano soldi sedici per oncia. Tutte le procedenze estere d’Italia, e fuori d’Italia pagano soldi ventiquattro per oncia. II Govèrno determina i paesi limitrofi, e quegli esteri d* Italia, e ne rende inteso il pubblico. IV. Le lettere che vengono da fuori Stato per mezzo d’Ufficj, o Corrieri convenzionati, pagano, oltre i carichi e sborsi alle medesime, giusta le convenzioni* soldi i dodici V oncia. II Governo fa rinnovare le convenzioni e stabilirne delle nuove , secondo crederà del maggiore interesse nazionale cogli Ufficj e Corrieri esteri. V. E’ parimente autorizzato il Governo a convenire per le lettere * che si vogliono transitare per’ mezzo degli Ufficj postali dell* Repubblica .