X tot x missario di Governo presso la Cassazione ", Questi lo passa al Presidente , ed ha luogo la disposizione sopra stabilita all'* art. 99. in. Il Tribunale di Cassazione o rigetta la domanda, o annulla la sentenza. Se prò-; nuncia il Decreto di Cassazione, ha luogo egualmente il prescritto negli articoli 101, 102 , e 103 .• 112. Se poi il ricorso è rigettato, la sentenza viene eseguita dopo ventiquattro or© dalla intimazione. 113. Le sentenze del Tribunale di Cassazione nelle materie sì civili, che criminali, sono consegnate in copia autentica al suo Commissario, insieme con il processo e carte relative. 114. Il Commissario le dirige immediata* mente sotto sigillo ai Tribunali dai quali gliene fu fatta la trasmissione. 115. Ove però il Tribunale di Cassazione non possa rimettere la decisione del merito allo stesso Giudice , trasmette a questo la sola copia della sentenza, e commettendo a nuovo Giudice la decisione sul merito, gli fa pervenire con la copia della sentenza , il processo ed ogni altra carta relativa. 116. Pervenuta la sentenza del Tribunale di Cassazione al Giudice da cui fu rimesso il ricorso, deve questi farla prontamente in-r timare alle parti che ne hanno interesse. 117. Se al Commissario di Governo presso il Tribunale di Cassazione è noto che sia