X 11 X riarsi si dovrà fare l’imbarco di quelle mercanzie che verranno riesportate per mare, IV. I Capitani o Patroni de’bastimenti saranno tenuti, entro ventiquattro ore dopo il lo* ro arrivo, a rimettere all’offizio delle Dogane, che sarà stabilito nell'ìsola predetta, il manifesto del loro carico con indicazione dei marchi, numeri delle casse, balle, barili, botti ec. che lo comporranno, V. ' Entro tre giorni dopo 1’ arrivo dei bastimenti , i proprietarj o consegnatarj faranno all’officio della Dogana la dichiarazione delle mercanzie , specificandone i marchi, il numero e il contenuta delle casse, balle ec. come pure la quantità e specie , VI. Immediatamente dopo lo sbarco che non si potrà effettuare, se non al punto determinato in presenza dei Sopraintendenti delle Dogane, le mercanzie saranno verificate, pesate, e descritte su due registri, uno dei quali sarà tenuto da un Ricevitore delle dichiarazioni, e l’altro da un SopraintendentQ ai Depositi * X