X 51 X Èionati e patentati. Essi riportano le paten* ti dietro le stabilite convenzioni, ed a ri-chiesta dei Comuni. Il Governo per mezzo dell'’Intendenza Generale stabilisce le discipline opportune. XV. Chiunque non autorizzato con paten-te dell’Ufficio postale porta più d’una lettera, eccettuate quelle attaccate alle mercanzie , incorre nella pena di lire tre per ogni lettera a profitto per metà, dellJ Ufficio postale, e per metà a beneficio dell’inventore . XVI. Le lettere o pieghi spediti da Autorità Costituite, e diretti ad altre Autorità Costituite pel loro Ufficio, sono esenti da. pagamento ; pagana però quelle lettere o pieghi che sono diretti nominativamente a qualunque individuo , sebbene costituito in autorità, lo stesso s’intende de’pacchi e fa-Sotti • XVII. Gli Ufficj di pesta stanno aperfi un giorno per 1’ altro ore dieci. Il Governo ne fa la distribuzion tra il giorno, tra i giorni diversi, e tra le diverse stagioni dell* anno . Gli Impiegati negli Ufficj postali non possono approfittare di nulla su ciò che è diritto della Posta e loro dovere , sotto pena della cassazione , e quella innoltre prescritta dalle Leggi .vigenti contro il furto. Soggiacciono alle stesse pene quegli Impiegati che esigessero dai privati più del prescritto nella presente Legge a titolo di diritto postale ♦