X 49 )( DETERMINA: I. Tutti gli Ufficj postali, tanto per la somministrazione o cambio de’ cavalli, quan' to per la spedizione delle lettere, de* pieghi, fagotti e gruppi, sono di privativo diritto della Nazione; e vengono sottoposti in tutto il territorio della Repubblica ai regolamenti ed alle discipline prescritte dalla presente. E’ stabilita una Sopraintendenza generale delle Poste dipendente dal Governo. Essa in-vigila, perchè il servigio del Governo e del Pubblico sia fatto colla massima regolare prontezza, e perchè il prodotto nazionale delle Poste sia debitamente assicurato. III. Essa fa amministrare le Poste sì di lettere, che de’cavalli per mezzo di Appaltatori temporanei, o di Commessi stipendiati, esclusi gli Ufficj di lettere, pieghi, pacchi, fagotti e gruppi nei Capo-Luoghi de' Dipartimenti, ne’quali gli Appaltatori non si ammettono, se non per contratto misto. Fa seguire r inventario degli Ufficj postali, e si fa render ragione dei prodotti da versarsi nella Tesoreria Nazionale, e da liquidarsi e riconoscersi dalla Contabilità Nazionale.