DEI RE DI FRANCIA 463 penetrarono per la Senna il 12 maggio, saccheggiando e bottinando quanto gli si parò loro incontro; arsero Rouen il 14 del mese stesso, e il 25 l’abazia di san'Germcr, rimbarcandosi il 3i carichi di preda. L’anno 842 avvenne il celebre abboccamento di Carlo c Luigi a Strasburgo, ove si diedero giuochi pubblici molto somiglianti, giusta la descrizione che a noi è pervenuta, a tornei e giostre. I due principi stipularono contra Lotario un trattato di alleanza cui Carlo dettò in lingua tedesca , e Luigi in romano ossia latino corrotto. Poco dopo essi varcarono la Mosella ' per recarsi ad attaccar Lotario perchè ricusava ogni via di accomodamento. Lotario non osando attenderli, ¡lasciò prontamente Aix-la-Chapelle ritirandosi dalla parte delle Alpi. Carlo e Luigi giunti ad Aix divisero tra essi col consiglio e l’ordine stesso dei vescovi gli stati che il loro fratello aveva vilmente abbandonati (V. i Concilii). Carlo passò la Meuse e ritornò in Aquitania per iscacciarne il giovine Pipino (V. i re di Aquitania). Egli levò 1’ assedio di Tolosa nel mese di giugno 843 per recarsi , a Verdun ove erano convenuti i tre fratelli di ritrovarsi nel prossimo mese di agosto. L’assemblea ebbe luogo e si divisero tra loro pacificamente la monarchia francese. Carlo mercè tale trattato conservò la Francia occidentale, cioè a dire quanto giace di qua del Rodano, della Saonna, della Meuse, drtl Reno e dell’Escaut. .Convien però eccettuare il Lionese e i ter-ritorii d’Uzes e del Vivarese, che scorgonsi in seguito compresi nella parte di Lotario (V. le parti di Lotario e di Luigi il Germanico a’ respettivi articoli). Carlo assicurato di sua tangente, rivolse 1’ armi contra Nomenoè eh’erasi fatto re di Brettagna, e contra Pipino che man-tenevasi nel possesso dell’Aquitania, di cui era stato spogliato da Luigi il Buono dopo la morte del re Pipino di lui padre (V. i re di Aquitania). Carlo , quando il permettevano le altre sue occupazioni, volse la propria attenzione sulla legislazione. L’anno 846 egli pubblicò un’ordinanza, di cui l’articolo XII, commette a ciascun vescovo di far la funzione di regio inviato nella sua diocesi. I conti si opposero a tale rego-