DELL’ AMERICA 439 Stato di Alabama, ed il S. E. di quello di Tennessee al mezzodì della riviera di questo nome e di quello di Hewassee. 1827. Nel 26 luglio di quest’ anno fu dai rappresentanti dei varii distretti adottata la costituzione della nazione cherokee. In virtù di essa il governo è composto dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La legislatura si divide in due rami, cioè: un Comitato ed un Consiglio interamente indipendenti l’uno dall’altro; e che riuniti prendono il litoio di Consiglio generale della nazione dei che-rokee. Il comitato è formato di due membri, ed il Consiglio di tre presi in ciascuno degli otto distretti della nazione c nominati per due anni dagli elettori. Il Consiglio generale si raccoglie una volta l’ anno a New-Echola. Nessuno può aver posto nel Consiglio generale se non sia cittadino che-rokee libero e dell’età di anni venticinque; godono di tutti i diritti e privilegii di cittadino i discendenti d’ uomini cherokee e di donne libere non che quelli di donne maritate ad uomini di condizione libera; ma niun individuo nato da congiunti neri 0 mulazzi può ottenere impieghi, onori, dignità. Ogni cittadino libero che abbia raggiunta l’età di dieci-otto anni compiuti, ha il diritto di votare nelle pubbliche elezioni, eccettuati i neri e i discendenti dai bianchi e dagli Indiani con donne nere che possono essere state francate. Il potere esecutivo è affidato ad un capo principale nominato dal Consiglio generale per quattro anni. Egli deve essere cittadino libero, nato nel paese e giunto all’età di venticinque anni. Egli invigila all’ esecuzione delle leggi e visita i differenti distretti almeno una volta ogni due anni e nelle congiunture importanti ha il diritto di convocare straordinariamente il Consiglio generale. Il potere giudiciario viene esercitato da una Corte suprema e da quanti tribunali inferiori che il Consiglio generale trovasse opportuno di stabilire. Avvi un tesoriere eletto per quattr’ anni dal Consiglio generale; un maresciallo per lo stesso spazio di tempo; uno sceriffo per due anni nominato dagli elettori di ciascun distretto. Nessuna legge può avere effetto retroattivo. In materia politica il diritto d’ accusa è riserbato al Consiglio; quello di venir giudicato dal giurì è inviolabile.