DELL’ AMERICA navigazione, accordar concessioni di terre; istituire Corti di giustizia con diritto d’appello al re e suo Consiglio; condonare la pena dei delitti commessi entro la sua giurisdizione. meno il tradimento e l’uccisione. Si stabilì il diritto del Parlamento di tassar la colonia, ma non potevasi imporre veruna tassa o gabella sovra gli abitanti e i loro beni senza il consenso del proprietario, del governatore, dell’assemblea, ovvero per atto del Parlamento. Fu fermato rimanessero in vigore i regolamenti riguardanti le proprietà e le successioni sino a che non venissero innovati da Penn c dall’assemblea. Fu pure facoltativo al proprietario di stabilire porti per agevolare il commercio colla condizione sarebbero liberamente ammessi i funzionarli nominati dai commissarii alle dogane. Sovra domanda del vescovo di Londra si stipulò che ove venti abitanti chiedessero un ministro, questo avrebbe il diritto di risiedere tra loro. Un agente nominato dal proprietario a Londra dovea rispondere di qualunque infrazione alle leggi commerciali. Nel caso in cui il proprietario, fosse condannato dai tribunali, e non obbedisse alla condanna nello spazio di un anno, il re potrebbe ritogliersi il governo sino a che vi avesse soddisfatto, senza però pregiudizio dei proprietarii privati. I regolamenti relativi alla guerra doveano venire osservati come in Inghilterra. Era vietato di mantenere corrispondenza con verun sovrano, principe o stato che fosse in guerra colla Gran Bretagna, ovvero commettere qualche atto di ostilità verso gli alleati di quel regno. Fu pure autorizzato Penn ad erigere fabbricati, ad esercitare il potere di capitano'generale, ad inseguire i nemici, gl’ Indiani, i pirati, i ladri per mare e per terra anche oltre i limiti della sua provincia e farli porre a morte giusta le leggi di guerra. Finalmente con questa Carta vennero accordati all’ incirca gli stessi privilegii di quella di Maryland che avea servito di modello. Per mantenere la sommessione debita alla corona, si