47* CRONOLOGIA STORICA di spontanei che due o tre per darsi al commercio od all’agricoltura. 1739, 3 gennaio. Essi coloni raccomandavano l’uso dei mezzi seguenti: 1.“ lo svincolo dei titoli sulle terre per in-coraggire l’emigrazione: 2.0 l’introduzione dei negri colle convenienti restrizioni. Dall’altra parte dicciotto abitanti di New-Invcrness, Daricnsi, Alemanni, e montanari scozzesi presentarono al generale Ogletliorpe una petizione ove esponevano: i.° il pericolo d’introdurre schiavi nella colonia, giac-che essendo stati dichiarati liberi quelli degli Spagnuoli, sarebbe impossibile impedire a quelli della Georgia di unirsi ai primi e in tal caso il povero padrone sarebbe più schiavo di quelli da lui comperati e clic avea diritto di vendere, e che il loro proprietario sarebbe costretto di tenere una guardia per sua difesa; 2" clic un bianco può impiegarsi più utilmente di un nero; 3.“ che indipendentemente da tali considerazioni é cosa orribile a pensare che uomini, di qualunque schiatta essi sieno, possano venir condannati a schiavitù perpetua. Supplicavano per conseguenza d’introdurre nella colonia in luogo di schiavi quelli tra i loro compatriotti che ne facessero domanda. 1739, i5 marzo. Gli abitanti di Ebenezcr diressero lettera al generale Ogletliorpe con cui lo pregavano d’invitare i commissarii ad inviare maggior numero di Saltzbor-ghesi che si stabilissero nella loro città; dicendo che quantunque il dima sia molto più caldo clic non in Alema-gna, il paese però è più vantaggioso ai lavoratori i quali possono occuparsi nel tempo d’inverno senza solliir l’inconveniente del freddo c in quello della state, eccettuate le dieci ore antimeridiane fino alle tre pomeridiane; avere eglino riconosciuto potere i bianchi coltivare il riso, a-vendone paiccchi della loro società raccolto l’anno avanti oltre il necessario pel loro consumo, non che gran copia di mais, piselli, pomi di terra e funghi. Ogletliorpe informato avendo i commissarii del mal-contentamento del popolo relativamente ai titoli delle terre, essi decisero che in mancanza di credi maschi, potrebbe il proprietario legale di terra nominare coll’ultimo suo testamento a suo successore uno dc’suoi congiunti dell’uno 0 l’altro sesso, purché la persona così destinata reelamas-