i3o CRONOLOGIA STORICA I custodi dei registri e impiegati della cancelleria saranno nominati dal cancelliere, i cancellieri della Corte suprema dai giudici di essa Corte; i cancellieri della Corte delle verificazioni dei testamenti dal giudice della detta Corte, i custodi dei registri e il maresciallo della Corte del-J’ammiragliatn, dal giudice dell’ammiragliato. Cotesti fun-zionarii conserveranno il loro posto a piacere di coloro dai quali saranno stati nominati. I delegati del congresso generale degli Stati Uniti saranno nominati amichevolmente e nel modo seguente: il senato e l’assemblea nomineranno ciascuno con voto ad alta voce in numero di persone pari a quello dei delegati e coloro che si troveranno nominati nelle due liste saranno dichiarati membri del congresso generale. Quelli poi che non si troveranno se non in una sola delle liste saranno eletti per una metà delle due Camere riunite per completare il numero dei delegati richiesto. Verrà istituita una Corte per esaminare le cause riguardanti i delitti di Stato e per la revisione dei processi; sarà composta dal presidente del Senato, dai senatori, dal cancelliere e dai giudici della Corte suprema. I rappresentanti del popolo avranno diritto di sentire un’accusa di delitto di Stato contra i funzionarli pubblici, per cattiva condotta o prevaricazione nell’ esercizio delle loro funzioni, ma ciò col consenso delle due camere e presente un terzo dei membri. Le pene più forti ch’è permesso d’infliggere sono la destituzione dall’uffizio e l’inabilità di occupare verun posto d’onore, di confidenza o di lucro nel governo, ma in virtù di un reclamo, l’impiegato convinto può essere inquisito presso i tribunali ordinarli. Quella parte del gius comune d’Inghilterra e degli statuti ed atti della legislatura della colonia di Nuova York che formavano il codice di quella colonia al 19 aprile 1775, continueranno ad essere leggi di questo Stato, soggette però ai cangiamenti e modificazioni cui giudicherà necessarii il corpo legislativo, restando abrogate e rigettate in forza della presente costituzione tutte le parti di quelle leggi che si rapportano alla supremazia, sovranità, governo 0 prerogative pretese 0 esercitate dal re del-