154 CRONOLOGIA STORICA doveano trasmettere prima dello spirar di cinque anni tutti gli atti del corpo legislativo al re ed al suo Consiglio, i quali liserbavansi la facoltà di rigettarli nello spazio di mesi sei nel caso si avessero trovati contrarii alla sovranità od al governo legale. Cotest’atto diviso in ventitré sezioni fu accuratamente riveduto dal gran giudice lord Nortli per iscansare le vessazioni e le difficoltà che non erano state prevedute nella compilazione di quello di Massaciussett (i). 1681, 2 aprile. In conseguenza della suddetta Carta, il re in una dichiarazione diretta ai piantatori ed abitanti di Pensilvania fissò i limiti della provincia, prescrisse la obbedienza dovuta a Guglielmo Penn ed ai suoi eredi qual proprietario e governatore. Penn rivestito di cosi alta autorità, pubblicò una descrizione della provincia, annessavi copia della Carta, ed esibì terreni al prezzo di quaranta scellini ogni cento acri ed uno scellino di contribuzione annua a perpetuità. Penn in un suo aderizzo agli emigrati assicura loro che saranno governati colle lor proprie leggi, rispettati i loro diritti, e felici per poter fare quanto uu uomo può ragionevolmente desiderare per la sua sicurezza ed il suo buon essere. 1681, 11 luglio. Penn pubblicò i seguenti regolamenti (2) concertati tra lui e gli emigranti relativamente agli acquisti di terra. I compratori dai mille sino ai diecimila acri od oltre, non potranno possederne unitamente più di mille, a meno che prima dello spirar di tre anni non ¡stabiliscano una famiglia sovra ciascun migliaio di acri. I compratori dai cinque ai diecimila acri potranno stabilirsi insieme presso un comodo porto 0 riviera navigabili. La proporzione dei lotti in città sarà di dieci acri per ciascun lotto, di cinquecento nella campagna. (1) Prouds’ History of Pt’asyhania, I, cap. 1. Coldens’ Fife Indiati Nations, part. Ili, a Collection oj Charters relating to Pensylfania. Frank li/is , Historical review of thè constitution and governement