CRONOLOGIA STORICA casi importanti per ¡stanziar leggi, erigere Corti di giustizia, giudicare colpevoli, e nominar funzionarii, si richiederà la presenza di due terzi almeno dei membri del Consiglio provinciale. Gli ailari meno gravi potranno venir decisi da ventiquattro membri. Il governatore o suo delegato avranno la presidenza di quell’assemblea, e triplice voto. Tutti i bill saranno proposti e stesi dal governatore e dal Consiglio provinciale che dovranno pubblicarli trenta giorni avanti la tornata dell’assemblea generale. Il governatore ed il Consiglio avranno diritto d’ispezionare l’erario pubblico e punire coloro che avessero distratti fondi per uso diverso da quello approvato dal governatore, dai Consiglio e dall’assembla. Lssi avranno pure facoltà d’istituire pubbliche scuole, incoraggiare e ricompensare gli autori di opere scientifiche o di vantaggiose scoperte. Per facilitare l’amministrazione degli affari della provincia, s’instituirono c/uattro comitati, cioè i.° per le piantagioni, 2.° per la giustizia e sicurezza pubblica; 3.“ pel commercio e pel tesoro; 4-° Pe' costumi, per l’educazione e le arti. Gli uomini liberi dovevano scegliere i rappresentanti dell’assemblea generale che allora non altrepassavano il numero di duecento e radunavansi annualmente nella città capitale o provinciale. S’avea ad aumentarne il numero a misura ed in proporzione dell’aumeuto della popolazione senza ecceder però i cinquecento. Delle Corti di giustizia verranno istituite dal governatore e dal Consiglio nei luoghi da essi riputati convenienti, e tutti gli anni il Consiglio dovrà nel giorno i3.° del primo mese presentare al governatore o di lui delegato una doppia lista d’individui per esser nominati giudici, tesorieri o guardaruoli per l'anno susseguente. Il giorno 23.° del secondo mese gli uomini liberi presenteranno pure al governatore un numero doppio di candidali pel disimpegno delle funzioni di sceriffo, giudice di pace, e coroner per l’anno successivo, tra i quali il governatore farà la nomina per ciascun uffizio nel giorno i3.° successivo.