DELL’ AMERICA a73 thias che termina alla costa della Florida dal 3i.° di latitudine nord ed in linea retta sino all’Oceano Pacifico ». ì proprietarii che aveano promesso di dar opera » alla propagazione della fede cristiana cd all’incremento dei domimi del re » ottennero quella Carta a condizione di trasferire a loro proprie spese in America un numero di sudditi inglesi bastante a fondarvi una colonia in una parte di quel continente che non era ancora abitata se non da nazioni barbare. Il re investì i proprietarii del diritto di provvedere di pastori le chiese, le cappelle e gli oratorii che venissero eretti colà colla facoltà di erigerne, fondarne, dedicarne c consacrarne degli altri conformemente alle leggi ecclesiastiche d’ Inghilterra. Essi possedevano a titolo di assoluti proprietarii del suolo, i diritti, le giurisdizioni, i privilegi-!, le immunità e le franchigie annesse al vescovato di Durham in Inghilterra; ma erano tenuti alla fedeltà ed all’omaggio verso il re e i suoi successori. Riputavasi la colonia dipendere dal castello reale di East Greenwich nella contea di Kent. 1 proprietarii doveano pagare, cominciando dal i665, una contribuzione annua di venti marchi, moneta inglese, ed inoltre si riserbava la corona il quarto del prodotto delle miniere d’oro e d’argento eh’essi potessero scoprire nel paese. La colonia fu costituita in provincia sotto il nome di « provincia della Carolina. » I proprietarii erano autorizzati a stabilirvi un governo, a promulgar leggi col parere, consenso cd approvazione dei borghesi o loro rappresentanti, a prendere da sè stessi o col mezzo dei loro delegati tutte le misure che credessero utili al mantenimento della pace e nell’interesse dei loro amministrati; i quali dal canto loro erano tenuti di osservare le ordinanze clic i proprietarii giudicassero convenienti di emanare sotto le pene da esse portate, semprechè per altro fossero conformi alle leggi ed agli statuti d’Inghilterra, nè recassero offesa alle franchigie ed agl’interessi dei privati. Volendo favorire l’aumento della popolazione della provincia e porla in istato di difendersi contra le scorrerie dei selvagi cd altri nemici, il re accordò a tutti i sudditi suoi il permesso di trasferirvisi c formarvi stabilimenti, nonostante le ordinanze c leggi contrarie di data anteriore. T.° XVIII.0 P.c III.“ 18