DELL’ AMERICA 345 vigore, ma vennero poscia modificati ed adattati ai princi-pii della costituzione c furono aboliti tutti i diritti di primogenitura. Leggi. Duerailacinquantanove sono le leggi pubblicate dallo stabilimento delle prime piantagioni alla Carolina del Sud del 1671 sino al 1809; cioè milleduecentodue nei centosei anni della sua esistenza come colonia, e ottocen-tocinquantasette nei trentadue anni d’indipendenza. Nel 17 decembre 1808 e 19 decembre 1816 furono ratificate dall’assemblea le seguenti modificazioni alla costituzione: Qualunque uomo libero dell’età di anni ventuno (eccettuati i sottoulfiziali, soldati ed i poveri) che sia cittadino degli Stati Uniti, vi abbia dimorato per due anni prima dell’ elezione e posseda un fondo di cinquanta acri di terra o un lotto di città di cui sia stato legalmente possessore sei mesi prima dell’elezione e durante questo tempo abbia dimorato nel distretto in cui si propone dare il suo voto, avrà diritto di partecipare all’elezione dei membri d’ambi i rami della legislatura. La Camera dei rappresentanti sarà composta di cento-ventiquattro membri eletti nei diversi distretti dello Stato, giusta il numero dei bianchi che vi si trovano e la quota delle contribuzioni dirette ed indirette. Vi sarà un rappresentante per la 62.1 parte degli abitanti bianchi, ed uno per la detta partita di tasse di qualunque specie. Il senato sarà composto di un membro per ciascun distretto, quelli eccettuati di S. Filippo e S. Michele che ne avranno due. 1 senatori saranno divisi in due classi; quelli della prima saranno sostituiti allo spirar del secondo anno; gli altri allo spirar del quarto, di guisa che ogni due anni viene ad essere nominata la metà dei senatori. Sarà fatta statistica di tutti gli abitanti bianchi, cominciando nel 1809, e poscia ad ogni dieci anni nella forma dalla legge prescritta. Tali modificazioni, siccome formanti parte della costituzione, non potranno essere alterate se non dal voto dei due terzi dei membri della legislatura.