i6'o CRONOLOGIA STORICA Libera e volontaria sarà ogni elezione dei rappresentanti del popolo. L’elettore che accettasse ricompense o doni in denaro, commestibili o bevande, perderà i suoi diritti elettorali, c quegli che promettesse od accordasse ricompense perderà la ottenuta elezione. II Consiglio e l’assemblea saranno giudici nell’elezione de’loro membri. Non si potrà levare sul popolo, senza una legge speciale, tassa pubblica, dazio doganale o contribuzione qualunque. Le udienze giudiciarie saranno pubbliche e la giustizia non sarà nè venduta nè ricusata nè dilazionala. Ognuno può trattare la propria causa o farla trattare da un amico. Qualunque atto, allegato e documento dovrà esser breve e scritto in inglese. Ogni sentenza dev’essere pronunciata da dodici uomini liberi del vicinato. In tutti i casi i diritti ed onorarii devono essere moderati, fissati dal Consiglio e dall’assemblea ed ostensibili nel luogo di residenza della Corte, e quegli che fosse convinto, di aver esatto più di quanto gli era dovuto, pagherà il doppio e perderà il suo impiego. In tutte le Conlee ci sarà una prigione ove tutti i colpevoli, i vagabondi, gli oziosi ed i mariuoli saranno costretti a lavorare. Ogni carcerato potrà dare cauzione, salvo il caso di delitto capitale. Qualunque individuo ingiustamente imprigionato o processato potrà esigere dall’accusante un’indennità. Qualunque facoltà mobile e fondiaria potrà essere sequestrata per debiti, sempre che non vi si opponesse una decisione legale, nel qual caso non saranno apprendibili che le sostanze mobili ed un terzo soltanto dei fondi. Il settenne pacifico possesso di una proprietà assicurerà un diritto ineccezionabile, meno il caso di rivendicazione fatta da figli, da alienati, da donne maritate o da persone abitanti oltremare. Saranno incoraggiati i matrimonii contratti col consenso dei genitori o tutori e dovranno essere pubblicati prima della loro celebrazione.