DELL’AMERICA a53 teneva alla vedova, il rimanente ai figli, e se non ve ne erano al congiunto più prossimo. Per una legge del 1692 sovra i matrimonii, le parti doveauo rivolgersi ad un ministro di chiesa, o al magistrato che autorizzava la pubblicazione dei bandi. Tre settimane dopo potea celebrarsi il matrimonio giusta le formalità della chiesa anglicana e alla presenza di cinque testimonii ineccezionabili. Quelli che voleano maritarsi senza tali formalità erano soggetti ad un’ammenda di mille libbre di tabacco e di cinque mila il ministro 0 magistrato che li unisse. Gli onorarti pel matrimonio erano stabiliti a cento libbre di tabacco. Nel i^i5 sulle lagnanze di parecchi schiavi contra i loro padroni perchè non voleano fossero battezzati temendo ne approfittassero per domandare la loro libertà, fu dall’assemblea emanata legge che dichiarava, il battesimo in nulla cangiare la loro condizione. Una donna bianca libera o domestica che partorisse un fanciullo di padre nero, era condannata alla schiavitù per sette anni e lo era il fanciullo sino all’età di anni trentuno. I domestici e gli schiavi non poteano allontanarsi più che dieci miglia dalla casa del padrone senza un suo permesso in iscritto; e mancando erano puniti con dieci giorni di servizio per ciascun giorno di assenza. Allo spirare del suo servizio, ogni domestico avea diritto ad un vestito completo, a due marre, un’ascia, un fucile e tre barili di mais. Era vietato il traffico tra un domestico ed uno schiavo senza il permesso del padrone. Per atto dell'assemblea dell’anno 1699 fu imposto sui domestici irlandesi e sui neri una tassa di venti scellini. Il proprietario di un naviglio che portasse via dalla colonia un domestico era obbligato di pagarne il valore al padrone. Quegli che avesse commesso adulterio era condanna- lo ad un’ammenda di quaranta scellini; e la fornicazione ed una di venti ed inoltre il colpevole sì dell’uno che dall'altra poteano essere assoggettati a trentanove colpi di fi usta.