446 CRONOLOGIA STORICA no la più utile, a nominar tesorieri, segretarii, ed altri funzionarli die fossero necessarii per la buona amministrazione dei loro affari, e fissar loro salarii, emolumenti o ricompense; ma que’ funzionarli non potranno esser membri della corporazione durante il tempo in cui adempiono al loro incarico. È permesso agli ufficiali ed agenti della corporazione di far trasportare nella detta provincia tutti i sudditi della Grati Bretagna o stranieri che volessero portarsi ad abitarvi o risiedervi, con navigli, artiglieria, munizioni, viveri, merci, utensili, mobili, cavalli, bestiami ed ogni altra cosa necessaria alla colonia. Tutti quelli che nasceranno nella detta provincia, coi loro figli e colla posterità godranno di tutte le franchigie, libertà ed immunità dei liberi sudditi naturali, come se nati fossero o dimorassero nel regno della Gran Rretagna. Tutti quelli che abiteranno o risiederanno nella provincia, eccettuati i papisti, avranno libero 1’ esercizio della loro religione. Il Consiglio comune avea la facoltà di accordare ai sudditi naturali o naturalizzati quelle porzioni di terre, tenute ed eredità che potessero essere legittimamente accordate come sembrato fosse ad esso conveniente, purché non ne fosse fatta concessione a favore di uno dei membri della corporazione: non potevasi però accordare allo stesso individuo più di acri cinquecento. La facoltà di far prestare i giuramenti di obbedienza e abiurazione, non che di ricevere I’ affermativa dei (juac-clieri, apparterrà alla persona nominata a tale oggetto dalla corporazione. La detta corporazione per e durante il termine di anni ventuno, cominciando dalla data di questa Carta, avrà pieno potere ed autorità dì erigere Corti di giudicatura ed altre, per far conoscenza di ogni sorta di offese o delitti capitali o non capitali commessi nella Georgia, non che dei litigi insorti tra gli abitanti, sieno essi reali, personali o misti, e ne farà eseguire i giudicati. La corporazione deve far registrare tutte le investiture, e concessioni di terre, tenute ed eredità e trasmetterne stati autentici all’auditore delle piantagioni o suo depu-