4ao CRONOLOGIA STORICA clic paghino imposte e risiedano nello Stato da un anno prima. Il potere esecutivo risiede in un governatore ed un Consiglio di Stato scelto per ¡scrutinio dall’assemblea. Il governatore è eletto per un anno e non può essere rieletto che Ire volle nei sei anni successivi. Egli dee avere l’età di trent’ anni, aver dimorato nello Stalo pel corso di cinque anni, essere franco proprielario di terre o poderi di un valore di oltre mille lire di steriini. Egli può percepire ed impiegare i fondi votati dall’assemblea generale pei bisogni dello Stato, essendo però in faccia ad essa responsabile e tenuto a renderne conto entro un periodo non eccedente i trenta giorni. Ila egli pure il diritto di far grazia ed accordar dilazioni nell’intervallo delle tornate dell’assemblea generale, meno il caso in cui abbia luogo la procedura in nome di quel corpo. Il Consiglio si compone di sette membri, quattro dei quali bastano per deliberare ed agire: i loro avvisi ed alti inscritti in un registro separato e rivestiti delle loro firme vengono presentali all’assemblea generale alla prima sua inchiesta. Il governatore è capitano generale e comandante in capo della milizia. Nel caso di sua assenza o morte viene sostituito dall’oratore della Camera dei comuni sino al suo ritorno nel primo caso, o nell’uno e l’altro sino ad una nuova nomina fatta dall’assemblea. Tutti i bill si leggono ptr tre volte nelle due Camere, c devono esser firmati dagli oratori di entrambe perchii abbiano forza di legge. Ciascuna Camera elegge il suo oratore, ed i suoi uffizii, giudica sulla validità delle elezioni dei membri e pronuncia sul loro aggiornamento; tutt’ e due decidono unitamente allo scrutinio l’aggiornarsi dell'assemblea generale. Nè l’una nè l’altra può deliberare quando non sia presente il maggior numero dei membri. Non possono far parte della legislatura i ricevitori del denaro dello Stato che non avessero reso i lor conti, i tesorieri, gli uffi-ziali commissionati di mare e di terra, i fornitori o loro agenti, i giudici della Corte suprema, quelli delle Corti di diritto e di equità non che dell’ammiragliato, i secretarli di Stato ed i membri ecclesiastici : del pari sono esclusi