DELL’ AMERICA 445 menti quello dei membri della corporazione. Nè i commis-sarii nè i loro successori potranno prelevare salarii, ouorarii, diritti o profitti a carico della detta colonia, nè ricevere veruna concessione di terre entro i confini della provincia, e nemmeno tenerne a titolo di deposito. I doni di beneficenza dovranno essere versati nel banco d1 Inghilterra coi nomi dei donatarii inscritti sui registri e la quitanza della somma posta a disposizione. I conti degl’ introiti e delle spese annuali dovranno sottoporsi al lord gran Cancelliere, al primo giudice della Corte del banco del re.ed alle altre autorità della corona; e se ne daranno ai principali dona* tarii degli esemplari stampati. Ad animare la detta corporazione, il re le accorda a perpetuità le sette parti indivise delle otto in cui è diviso l’intiero del suddetto territorio in un alle baie, ai porti, alle miniere, ai minerali, ai boschi, alle pesche, alle dogane, alla giurisdizione, ai diritti e privilegii come dipendenti dalle signorie regali di Ilampton-Court nella contea di Middles-sex, mediante pagamento di un’annua contribuzione di quattro scellini per ogni centinaio d’ acri di terra che la corporazione accorderà, stabilirà od affitterà, nè quel pagamento sarà esigibile che dieci anni dopo il principio della piantagione o dello stabilimento. Tutti gl’ individui che abiteranno o risiederanno nella provincia, sono dichiarati liberi e non soggetti a veruna legge, statuto od ordinanza fatte 0 da farsi per I’ avvenire dalla provincia della Carolina meridionale, eccettuato soltanto il comando della milizia; ma saranno tenuti di obbedire alle leggi, agli statuti ed alle costituzioni che verranno stabilite per la Georgia. Cominciando dalla data delle presenti, la corporazione è autorizzata a stabilire leggi, statuti ed ordinanze convenienti e necessarie pel governo della colonia sempre che non contrarie a quelle d’ Inghilterra. Non potendo tutti i membri della corporazione raccogliersi così spesso come potrebbe richiederlo la buona amministrazione della colonia, il Consiglio comune o la maggioranza de’ suoi membri, è autorizzata di riunirsi a tale effetto; d’ impiegare e devolvere tutto il denaro e gli effetti della corporazione in quella guisa eh’ essi giudicheran-