DELL’ AMERICA 3i I.a città fi’Amsterdam fornirà ai coloni per lo spazio di un anno vestiti, viveri e le sementi occorribili per le piantagioni. Essa aprirà un vasto magazzino per contenervi gli articoli di vestiti ed altri oggetti utili clic saranno venduti al prezzo di Amsterdam, meno i diritti della Compagnia, i quali verranno devoluti per la costruzione ed il mantenimento degli edifici pubblici. Il schout (i) ed il gran giudice saranno nominati dai deputati d’ Amsterdam, e i tre borgomastri dai borghesi. Cinque o sette sr.hepeni (2) inoltre verranno scelti in dupla dagli stessi borghesi acciò i direttori possano tra essi eleggere. Una città comprendente duecento 0 più famiglie avrà diritto di nominare un Consiglio di ventun individui, i quali in un ai borgomastri e agli schepeni delibereranno intorno agli affari del governo della detta città. Tale Consiglio potrà coprire i posti vacanti in caso di morte ed eleggere annualmente i borgomastri. Gli schepeni giudicheranno di tutte le cause ammontanti a cento guilder; ma al di sotto di tale somma le parti avranno il diritto di appellare al direttor generale ed al Consiglio dei nuovi Paesi Bassi. Gli schepeni potranno egualmente dar sentenza in tutte le cause criminali, salvo per altro 1’ appello. La città di Amsterdam dovrà fornire un maestro di scuola, un fabbro, un carradore ed un carpentiere per 1’ uso dei coloni. Tutti gli aifittaiuoli terranno tanti morgens (3) di terre coltivabili 0 di praterie quanti ne potranno coltivare e ne abbisogneranno pei pascoli, purchò siffatte terre sieno in due anni rese suscettibili di rendita. Per lo spazio di dieci anni i coloni saranno esentuati da tasse: spirato questo termine essi non ne avranno di più forti di quelle degli altri abitanti dei distretti governati dalla Compagnia dell’Indie Occidentali nei nuovi Pae- (1) Gran bailo. (2) Scabbini. (3) Arpent! di seicento verghe quadrate. La verga ha dodici piedi di lunghezza.