/¡i8 CRONOLOGIA STORICA rock; cenlolredici dopo la prima Carta di Carlo II e qua* rantolio dopo l'acquisto della provincia fatto dai lord pro-prictarii (i). Costituzione ilei governo istituito dai rappresentanti gli uomini liberi della Carolina settentrionale, radunati in congresso ad Halifax il i8 dicembre 1776. Dichiarazione dei diritti. Ogni autorità politica risiede nel popolo e da esso emana ogni potere. Il popolo di quello Stato possedè esclusivamente il diritto -di r-egolarc i suoi affari politici e civili. Nessuno può aver diritto a privilegii od emolumenti particolari se non per ragione de’suor servigi pubblici. Ter sempre distinti e separali fra loro devono essere i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La l’acollà di sospender le leggi, o dilazionarne l’esecuzione, non deve mai essere esercitata senza il consenso dei rappresentanti del popolo. Le elezioni dei membri per l’assemblea generale devono esser libere. Nelle cause criminali, l’accusato dev’essere informalo dell’accusa contra lui intentata; ha diritto di far comparire gli accusatori ed i testimonio Nessuno può venire obbligato a dar prova contra se medesimo. Nessun uomo, libero può essere forzato di rispondere ad un’accusa, criminale se non dietro reclamo portalo dinanzi i tribunali, od una decisione del gran giurì od una accusa per delitto di stato. Un uomo libero non può essere dichiarato colpevole se non da un verdict unanime di un giuri composto di membri aventi le qualità richieste dalla legge e la Corte deve ftnere le sue sessioni pubblicamente. Non dev’essere decretato verun Warrant 0 mandalo per far ricerca di persone o di cose senza che venga additata la natura del delitto e le prove che lo appoggiano. Nessun uomo libero può essere arrestato, inprigionato, esiliato o privato della vita, della libertà c delle sostanze se non in virtù delle leggi del paese. (1) Martins1 North Carolina3 II, cap. il.