5o4 CRONOLOGIA STORICA I giudici di pace verranno nominati dalle Corti inferiori delle differenti contee e commissionati dal governatore. I commessi delle Corti superiori ed inferiori saranno nominati dalla legislatura conforme alle leggi, commissionali dal governatore e mantenuti nel loro posto sino a che bene si diportino. Nella stessa guisa si nomineranno gli sceriffi che conserveranno il loro posto per due anni ; essi potranno venire di nuovo nominati, ma nessuno potrà essere rieletto prima del termine di anni quattro. Due terzi dei membri della legislatura potranno accordare il divorzio dietro autorizzazione della Corte superiore fondata sopra legittimi motivi. Ciascuno potrà difendere la propria causa innanzi a tutte le Corti di giustizia od ai tribunali sia personalmente, sia mediante un consiglio, sia nell’ una e nell1 altra queste forme. Tutte l’elezioni fatte dall’assemblea generale avranno luogo mediante i voti riuniti dalle due Camere. In tutte 1’ elezioni fatte dal popolo, gli elettori voteranno a viva voce sino a che venga altrimenti ordinato dalla legislatura. Gli ufliziali generali della milizia saranno eletti dal-1’ assemblea generale e commissionati dal governatore. Saranno inviolabili la libertà della stampa, e la sentenza per giurì, nè potrà stanziarsi veruna legge ex post facto ossia retroattiva. Non potrà sospendersi il bill habeas corpus fuorché nel caso di ribellione od invasione. Nessuno potrà essere privato del privilegio di adorar Dio giusta la propria coscienza, nè obbligato a frequentare o mantenere verun luogo di culto contrario alla sua credenza o al suo giudizio. A contare dal i.° ottobre prossimo non potranno introdursi in questo Stato schiavi della costa d’Africa o d’altro porto straniero. La legislatura non avrà pure la facoltà di sancir leggi per l’emancipazione di schiavi senza il consenso dei proprictarii. Gli emigrati da tutte le parti degli Stati Uniti possono condur seco i loro schiavi. Chiunque priverà di vita o di un suo membro volou-