Il Provvisorio - Lo Statuto 91 sione regnicolare, dovevano definire e regolare gli affari interni della città, risolvendo con piena soddisfazione ed equità per tutti e tre i fattori la quistione fiumana. Le trattative si svolsero laboriosissime durante gli anni 1868-69 e 1883-84, ma le deputazioni non poterono giungere a un comune accordo, poiché la deputazione croata sollevava sempre nuove eccezioni sulla natura delle proposte ungheresi e fiumane che tendevano a definire l’àmbito dell’autonomia di Fiume. Di conseguenza si venne ad un accordo provvisorio, valevole finché il parlamento ungarico, la Dieta croata e la città di Fiume non avessero stabilito di pieno accordo uno stato di cose definitivo. Il provvisorio costituisce il nòcciolo dell’autonomia fiumana, onde scaturì l’odierno ordinamento politicoamministrativo e trasse origine lo « Statuto dolla libera città di Fiume e del suo distretto », approvato nell’anno 1872. Lo Statuto civico è la carta magna del comune di Fiume. Questa sua carta costituzionale, che garantisce l’indipendenza e l’italianità di Fiume, è stata riconosciuta e sancita dall’Ungheria. Per dire del valore e dell’importanza di questa nostra carta, ricorderemo soltanto qualche fatto. Il governatore di Fiume, nominato dal re d’Ungheria al governo della città, doveva giurare in italiano, dinanzi al Consiglio municipale, di riconoscere e rispettare integralmente lo Statuto della libera città di Fiume. Il § 3 dello Statuto civico afferma la sovranità del nostro comune, poiché stabilisce che senza l’adesione di Fiume non può essere accresciuto o diminuito il suo territorio.